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Due ordinanze del Sindaco per disciplinare la convivenza tra uomo e animale d’affezione nel territorio comunale

Due ordinanze del Sindaco per disciplinare la convivenza tra uomo e animale d’affezione nel territorio comunale

Con l’intento di favorire un equilibrato rapporto di convivenza tra uomo e animale d’affezione (cane in particolare) nel contesto urbano, soprattutto per contenere il degrado nei luoghi pubblici e mantenere la città e le aree periferiche più sicure, il 10 marzo il Sindaco Francesco De Carlo ha emesso due importanti ordinanze:

  • N° 24 con oggetto il contenimento del fenomeno del randagismo – vedi testo integrale allegato A.
  • N° 25 con oggetto i provvedimenti amministrativi e sanzionatori a carico di padroni eventualmente incuranti dei principi di civiltà, educazione e igiene, nella gestione dei comportamenti in pubblico del proprio animale. Vedi testo integrale allegato B.

Con il primo provvedimento, ordinanza n° 24 del 10/03/2023, l’Amministrazione dispone la sterilizzazione dei cani randagi presenti sul territorio comunale, a cura del Servizio Veterinario della ASL BARI, con la collaborazione, a seconda delle competenze, degli uffici comunali, delle associazioni animaliste presenti in Alberobello. E solo successivamente all’intervento di sterilizzazione, microchippatura (compreso il periodo di necessaria degenza gli animali) questi potranno essere reimmessi sul territorio a condizione che il cane non sia stato precedentemente coinvolto in episodi comprovati di aggressione o di pericolosità.

L’eventuale inosservanza sarà disciplinata ai sensi dell’art. 650 del C.P..

Con il secondo provvedimento, ordinanza n° 25 del 10/03/2023, l’Amministrazione, preso atto delle numerose segnalazioni, che evidenziano il disagio di molti cittadini. determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni dei cani, e considerato che la Corte di Cassazione si è occupata della problematica e ha individuato nella sentenza n. 7082/2015 un elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via e in particolare che:

1) Devono osservare il rispetto dei principi di civiltà e di educazione;

2) Devono mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale durante la condotta

sulla pubblica via;

3) Devono limitarne la libertà di movimento (uso del guinzaglio);

4) Devono intervenire con atteggiamenti tali da far desistere il cane, almeno nell’immediatezza,

dall’azione;

5) Devono essere in grado di poter ripulire la superficie sporcata e che diversamente, configurandosi

l’ipotesi di “sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale”, si potrebbe contravvenire a quanto disposto dall’art. 639 del Codice Penale.

Ciò premesso, l’Amministrazione ORDINA quindi di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e

al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi;

2. portare con sé, strumenti quali paletta e sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della suddetta ordinanza.

Dalle presenti disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della protezione civile e delle Forze dell’Ordine, nell’esercizio dell’attività.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricati di verificare l’esecuzione delle disposizioni impartite con la presente ordinanza.

E infine AVVERTE che, facendo salva l’eventuale applicazione del sopracitato art. 639 del C.P., l’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge 689/1981.

“Si tratta di attenzioni e comportamenti - spiega il Sindaco De Carlo – che devono entrare a far parte delle nostre abitudini quotidiane nel rispetto di tutti i cittadini, dell’ambiente che ci circonda e dei nostri cari amici a 4 zampe”.