Total: 678 results found.
Page 6 of 34
Nella Città di Romentino vivono molti cittadini di origine alberobellese che negli anni si sono radicati nel tessuto sociale, culturale ed economico di quella città.
A seguito delle richieste giunte al Comune di Alberobello e al Comune di Romentino, entrambi gli Enti hanno dato avvio alla pratica di Gemellaggio, intesa alla comune valorizzazione dei territori e allo scambio culturale.
Per tale decisione il Comune di Alberobello, già dalla fine degli anni "90, iniziò ad avere contatti che hanno prodotto i seguenti atti volti alla realizzazione di un Protocollo d'intesa:
La cerimonia conclusiva e la firma dell'atto di gemellaggio è avvenuta il 27 marzo 2004, data nella quale è stata ricevuta la delegazione romentinese.
L'iscrizione dell'atto è la seguente :
" Per il rafforzamento dell'amicizia e della solidarietà originate dalla presenza di numerose famiglie alberobellesi emigrate ed integrate nella comunità romentinese, al fine di consolidare e collaborare negli obiettivi comuni dello sviluppo integrato e sostenibiledell'affermazione,della tolleranza e disponibilità all'accoglienza, della ricerca della pace e del rispetto per ogni persona."
Romentino 5 luglio 2003
Alberobello 27 marzo 2004
sito web : http://www.comune.romentino.no.it/Comune-Gemellaggi-Alberobello.asp
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità grava su tutti i messaggi pubblicitari diffusi con insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, salvo le tipologie che ricadono nel diritto sulle pubbliche affissioni.
Da chi è dovuta
L'Imposta deve essere versata in via principale da colui che dispone del mezzo mediante il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato anche chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Come si calcola
L'Imposta si calcola in base alla superificie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Denuncia
Prima di iniziare la pubblicità è necessario dichiararlo al Comune (c/o ufficio della Gestione Servizi spa locale). La dichiarazione è annuale ed ha validità per gli anni successivi. Maggiori e più dettagliate informazioni sono presenti nel Regolamento Comunale sull'Imposta sulla Pubblicità e sul Piano degli Impianti Pubblicitari.
Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 30 aprile mediante versamento a mezzo conto corrente postale n. 19911791 intestato a "Comune di Alberobello - Servizio Tesoreria Pubblicità 70011 Alberobello" ovvero mediante POS presso l'ufficio locale della GESAP Piazza XXVII Maggio,30 - tel/fax 0804321759.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Chiunque volesse affiggere manifesti nel territorio del Comune potrà farlo esclusivamente previa prenotazione presso l'ufficio della GESAP Piazza XXVII Maggio,30 - tel/fax 0804321759. e pagamento contestuale dei diritti spettanti sempre con bollettino di c/c postale n. 19911791 intestato a "Comune di Alberobello - Servizio Tesoreria Pubblicità 70011 Alberobello" ovvero mediante POS presso l'ufficio stesso.
E' vietata qualsiasi forma di pubblicità abusiva priva di autorizzazione.
Il regolamento comunale sull'Imposta sulla Publicità e Pubbliche Affissioni, al quale si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni, disciplina le tipologie di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste.
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Da pochi anni il Comune di Alberobello è dotato del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Il Piano ha lo scopo di disciplinare la collocazione di mezzi pubblicitari, quali preinsegne, insegne d'esercizio ed impianti di affissione nel territorio del Comune di Alberobello.
Al fine della distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee distinte: zona A - aree rientranti nella perimetrazione Centro Storico Monumentale - UNESCO;
zona B - aree rientranti nella perimetrazione del vincolo storico ambientale paesaggistico;
zona C - aree rientranti nel perimetro del centro abitato e frazione Coreggia, al di fuori della suddette A e B;
zona D - aree al di fuori del centro abitato.
Per l'individuazione puntuale della tipologia dei vincoli si rimette alla consultazione della cartografia denominata "Tavola planimetrica di Zonizzazione" costituita da n. 1 tavola in scala 1:2000 e dei relativi strumenti urbanistici consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Centro Storico.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda al testo del Piano degli Impianti visionabile nell'apposita sezione.
Dal progetto P.O.P. Puglia 1994-96. Sottoprogramma Turismo misura 6.4 per la fruizione dei Beni Culturali.
Uff. CENTRO STORICO
responsabile: Arch. Domenica L'ABBATE
Progettisti: Arch. Domenica L'ABBATE - Prof.ssa Lia DE VENERE
PREMESSA
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO, dall'acronimo inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fu fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'educazione, scienza, cultura e comunicazione. Terminato il secondo conflitto mondiale, infatti, alcuni Paesi, inizialmente soprattutto europei, decisero di costituire un ente internazionale permanente con l'obiettivo di evitare che tra i popoli rinascessero quei sentimenti di ostilità che avevano portato, attraverso la negazione dei principi democratici dell'uguaglianza, della dignità e del reciproco rispetto degli uomini, allo scoppio della guerra.
La Convenzione costitutiva, quindi, indicava i fini dell'UNESCO nella promozione della pace, del benessere generale dell'umanità, della comprensione internazionale e del rispetto dei diritti dell'uomo.
A partire da questi presupposti, l'azione dell'UNESCO cominciò a concretizzarsi attraverso varie iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli Stati per il perseguimento degli obiettivi di cooperazione e promozione dei valori fondamentali. Una di queste iniziative fu la Campagna di Nubia, in Egitto, conseguente alla decisione di costruire la diga di Aswan, che avrebbe provocato l'inondazione della vallata nella quale sorgevano i templi di Abu Simbel, tesori dell'antica civiltà egizia. Nel 1959, dopo gli appelli dei governi egiziano e sudanese, l'UNESCO impostò un programma internazionale di tutela, che portò al potenziamento delle ricerche archeologiche nelle aree che sarebbero state inondate ma, soprattutto, a una radicale operazione di tutela nei confronti dei templi di Abu Simbel e di Philae, che furono smontati, trasportati su terreno asciutto e rimontati. Questo successo aprì la strada ad altre campagne di tutela, come quella per salvare Venezia (Italia), Moenjodaro (Pakistan), Fez (Marocco), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonesia) e l'Acropoli di Atene (Grecia).
Queste iniziative erano fondate sul principio che l'identità culturale dei popoli si è forgiata nell'ambiente naturale in cui essi vivono. La diffusione di questo principio fu il motore che portò, nel 1972, all'adozione, da parte della Conferenza Generale dell'UNESCO, della Convenzione relativa alla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, nella quale convergono due movimenti distinti: il primo incentrato sulla tutela dei siti culturali, l'altro sulla salvaguardia della natura.
The management plan for the UNESCO world heritage site "Trulli di Alberobello"
Ad Alberobello opera l'A.M.A. ( associazione Musicale Alberobellese), sorta per volontà della Signorina Cosma La Sorte.
La scuola è aperta a tutti, grandi e piccoli perchè sono attivi numerosi laboratori strumentali.
Ha una notevole attività musicale e concertistica.
La città di Alberobello, annovera altre realtà che in spirito di volontariato operano in formazioni musicali e corali.
Nacque ad Alberobello nel 1883. Terminati gli studi elementari, seguì per due anni le lezioni private impartitegli da sacerdote Francesco D'Onghia. Quindi i genitori, contadini benestanti, lo inviarono a Monopoli dove Notarnicola frequentò la Scuola Tecnica Pareggiata, avendo come insegnanti Antonio Jaia, discepolo di Francesco De Santis, e lo storico Ludovico Pepe. Ottenuta la Licenza tecnica, si trasferì a Bari, dove conseguì, quattro anni dopo, il Diploma di Geometra presso il Regio Istituto Tecnico. Qundi si trasferì a Firenze. Qui frequentò la Scuola Filologica di Lingue Moderne, perfezionandosi in francese, inglese e tedesco. Sempre a Firenze entrò a far parte della redazione della rivista «Scena Illustrata», per la quale scrisse e pubblicò impressioni di vario tipo. Dopo numerosi viaggi all'estero (Svizzera, Germania, Stati Uniti e Francia), che molto contribuirono alla sua formazione, ritornò ad Alberobello. Qui si impegnò attivamente nella dialettica politica del paese. Fu eletto consigliere nelle elezioni amministrative del 1920, fra le fila della lista Nazionalista di minoranza contro l'Amministrazione Socialista capeggiata da Pietro Campione. Nello stesso anno, insieme ad altri oratori alberobellesi, tenne un discorso commemorativo in ricordo del Tenente Aviatore Renzo Gentile, alberobellese morto tragicamente a Pisa. Nel 1923 fu nominato con Regio Decreto primo Regio Ispettore ai Monumenti e Scavi. In questa carica, che egli mantenne per otto anni, si occupò soprattutto della tutela e della salvaguardia dei trulli: al suo interessamento, infatti, si deve l'approvazione del Decreto regio per la conservazione della «Zona Monumentale e Panoramica dei Trulli» e per le costruzioni edilizie interessanti la Zona stessa, del 1930. Nel 1924 fondò e diresse per due anni la Pro Loco di Alberobello, collegata all'ENIT, col duplice fine dell'incremento degli interessi turistici del nostro paese e della diffusione della cultura nel popolo. Contemporaneamente insegnò Lingua e Letteratura Inglese negli Istituti Governativi di Maglie, (è stato professore dell'On. Aldo Moro) Taranto, Venezia, Zara, Foggia Barletta e Bari. Numerosissime sono le sue pubblicazioni. Fra esse và ricordato il saggio I Trulli di Alberobello, dalla preistoria alla presente del 1940, la prima sistemazione organica delle vicende storiche di Alberobello. Altrettanto importante è un altro scritto di Notarnicola, Bio-Bibliografia degli Scrittori ed Artisti Alberobellesi. Nativi o di Adozione, una serie di medaglioni sui personaggi più importanti del passato del suo paese.
Sede : Piazza del Popolo 32 - Piano terra
Tel. : 080 / 4036227
Fax : 080 / 4325706
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orari
GIORNI | ORE |
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì | dalle ore 8.30 alle ore 13.00 |
Giovedì | dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 |
Sede : Piazza del Popolo 32 - Piano terra
Tel. : 080 / 4036216
Fax : 080 / 4325706
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orari
GIORNI | ORE |
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì | dalle ore 8.30 alle ore 13.00 |
Giovedì | dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 |
INFORMATIVA PRIVACY PER L'UTILIZZO DEI COOKIE
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. I cookie non registrano alcuna informazione personale relativa all’utente e gli eventuali dati identificativi non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio dispositivo impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
I tipi di cookie utilizzati
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire la navigazione del sito e il pieno utilizzo delle sue risorse, come ad esempio, l’accesso alle varie aree protette. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad es. la compilazione di un form, non possono essere fruiti.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate o se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano l’utente; tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono essere utilizzati anche per fornire servizi richiesti, come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare l’attività di navigazione dell’utente su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta visitando. Ad esempio, il sito potrebbe contenere al suo interno un pulsante “Mi piace” di Facebook. Quel pulsante imposterà un cookie che può essere letto da Facebook: questo è considerato come un cookie di terze parti. Alcuni inserzionisti pubblicitari utilizzano questi tipi di cookie per tenere traccia delle visite dell’utente su tutti i siti sui quali offrono i propri servizi. Se un utente ritiene che questa tracciabilità possa essere fonte di preoccupazione e di ingerenza nella propria privacy, nei browser è possibile disattivare i cookie di terze parti.
Note:
Come gestire i cookie
Se si desidera gestire direttamente i cookie e decidere se consentire o meno l’utilizzo degli stessi dal sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito. I passaggi riportati di seguito sono a carattere informativo e suscettibili di modifica e aggiornamento da parte dei proprietari.
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Cliccare su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare ‘Opzioni Internet’, quindi cliccare sulla scheda ‘Privacy’ 2. Per attivare i cookie nel browser assicurarsi che il livello di privacy sia impostato su ‘Medio’ o al di sotto 3. Impostando il livello di privacy sopra il ‘Medio’ verrà disattivato l’utilizzo dei cookies.
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Safari
1. Cliccare sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e selezionare l’opzione “Preferenze”
2. Cliccare su ‘Protezione’, selezionare l’opzione ‘Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità’
3. Cliccare su ‘Salva’
Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
Safari su OSX
Mozilla e Netscape su OSX
Opera
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies” che sono file di testo depositati sul Vostro dispositivo per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati. Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato dal Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Centro Artistico Educativo Technè Associazione Sportiva Dilettantistica si trova a alberobello ed è affiliata allo CSEN.
La loro principale attività è quella di promuovere la danza organizzando gare sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti.
L'attività è incentrata sia sulla definizione delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di quelle qualità personali che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide difficili.
Proprio per questo motivo gli allenatori sono tra i più preparati della provincia e sono convinti di poter trasmettere quei valori in cui Centro Artistico Educativo Technè Associazione Sportiva Dilettantistica crede fin dalla sua fondazione.
La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per migliorare e superare i propri limiti personali rendono la danza uno sport unico e da cui si viene immediatamente stupiti.
Risultati elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6 - 7 maggio 2012
REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 23/2011)
PARTE I
Articolo 1
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l’Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
1bis. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L .24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente regolamento.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Alberobello. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all’ospitalità di persone, anche all’aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico - alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d’epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per tale ragione è reputata fondamentale l'analisi contabile e dei rispettivi flussi turistici quale strumento fondamentale per una precisa azione correttiva rispetto al gettito generato.
6. E’ fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.
Articolo 2
SOGGETTO PASSIVO
1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Alberobello.
2. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.
6. L’imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Alberobello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.
7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Alberobello. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.
8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Alberobello.
10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.
Articolo 3
MISURA DELL’IMPOSTA
1. L’imposta di soggiorno è determinata per pernottamenti al giorno per persona in misura pari a:
2. L’imposta è applicata per un massimo di tre pernottamenti consecutivi.
Articolo 4
ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
2. Il beneficio dell’esenzione dovrà essere debitamente documentato. In particolare, per le comitive scolastiche, la struttura ricettiva dovrà richiedere attestazione da parte del Dirigente Scolastico certificante il periodo, il numero degli studenti e degli accompagnatori ospiti presso la struttura.
Articolo 5
OBBLIGHI DEI GESTORI
1. Il gestore della struttura comunica all’ufficio tributi, entro il 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre ed il periodo di permanenza, tramite la procedura telematica prevista. La dichiarazione periodica va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. E' altresì tenuto alla conservazione della documentazione di cui al comma 2 dell’art. 4. e a renderla disponibile, su richiesta, dell'ufficio tributi per eventuali attività di verifica. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
2. Entro lo stesso termine il gestore effettua il versamento delle somme riscosse. Qualora l’imposta da versare sia inferiore a € 10,00 è data facoltà ai gestori di versare l’imposta dovuta cumulandola con quella del trimestre successivo. E’ possibile continuare il cumulo dell’imposta fino al raggiungimento della somma di € 10,00. I versamenti relativi all’anno d’imposta in ogni caso devono essere effettuati entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
a) ad informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno nel Comune di Alberobello;
b) Riscuotere l’imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come “operazione fuori campo IVA” .
c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione di cui all’articolo 4;
d) Comunicare, tramite la procedura telematica al Comune di Alberobello, entro sette giorni dall'arrivo:
Articolo 6
VERSAMENTI DELL’IMPOSTA
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l’imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore non invia al Comune di Alberobello le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.Il versamento può essere effettuato:
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina, ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, nonché di quanto introdotto a riguardo dall'attuale disciplina nazionale di cui all'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
4. Sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa annuale, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Salvo diversa modulistica e modalità di trasmissione, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, la dichiarazione andrà effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa esclusivamente per via telematica, anche in caso di assenza di pernottamenti.
Articolo 7
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Amministrazione comunale procederà all’attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l’Amministrazione comunale potrà:
2. Nell’esercizio dell’attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell’imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all’Amministrazione Comunale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.
Articolo 8
SANZIONI
1. Le violazioni del presente regolamento sono punite, oltre a quanto già stabilito dalla normativa e giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità giuridica degli agenti contabili, con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera f) e comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7,8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 9
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.
Articolo 10
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l’eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.
Articolo 11
CONTENZIOSO
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.
PARTE II
Articolo 12
OGGETTO
1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n. 50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.
Articolo 13
LOCAZIONI BREVI
1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
Articolo 14
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI
1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Alberobello.
3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola mensilmente al Comune di Alberobello, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I soggetti gestori di cui al precedente comma 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, ndividuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 attuativo del DL/502017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
7. L’imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Alberobello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.
8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del superiore articolo 1 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, l'ufficio tributi competente rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.
Articolo 15
MISURA DELL'IMPOSTA
1. La misura dell’imposta è determinata secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento.
Articolo 16
ESENZIONI E RIDUZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art. 3 PARTE I del presente Regolamento.
Articolo 17
MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto nell'art. 6 PARTE I del presente Regolamento.
Articolo 18
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Alberobello.
Articolo 19
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA
1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Alberobello, le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 5 PARTE I del presente regolamento.
Articolo 20
OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI
1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 14 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliano pubblicare annunci, che riguardino i immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Alberobello.
3. I soggetti di cui all'art. 14 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 21
SANZIONI E INTERESSI
1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera d) e comma 2 del presente Regolamento, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Per il procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.
PARTE III
Articolo 22
TAVOLO DEL TURISMO
1. Con apposita Delibera di Giunta Comunale è istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all’art. 1 e di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l’anno successivo.
3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale.
Articolo 23
DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, ai sensi dell’art. 15-quater dell’art. 13, del D.L. 201/2011, che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
3. In prima applicazione il presente Regolamento e le relative tariffe entrano in vigore dal 1^ gennaio 2022, al fine di permettere ai soggetti passivi interessati il completamento della registrazione al portale telematico messo a disposizione del Comune di Alberobello.
DOCUMENTO | SCARICA |
Regolamento Imposta di Soggiorno | ![]() |
Delibera N.57 del 29/12/2021 - Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno | ![]() |
L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.