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APERTURA UFFICI COMUNALI PER RILASCIO DUPLICATI TESSERE ELETTORALI
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale rimarrà aperto domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
SERVIZIO TRASPORTO AI SEGGI
Al fine di favorire la partecipazione al voto, gli elettori diversamente abili possono richiedere l’accompagnamento al seggio chiamando il numero 360370416 (Pinuccio Salamida).
Ufficio Elettorale
Piazza del Popolo, 31
Responsabile: dott. Giovanni MORELLI
Tel.0804036253
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SERVIZIO/UFFICIO | INDIRIZZO |
Protocollo Generale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Servizi Finanziari | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ufficio Tributi | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Segreteria Generale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Servizio Demografico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Servizi Sociali | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Servizio Personale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ufficio Elettorale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Polizia Municipale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ufficio Tecnico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Lavori Pubblici | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Lavori Pubblici | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ufficio Turismo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dirigente p.t. Segretario Generale
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SETTORE | SERVIZIO | UFFICIO | RESPONSABILE |
Norma | Link |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 |
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Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Art. 3 - Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.
2. Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita', correttezza, buona fede, oporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita' di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parita' di trattamento a parita' di condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita' e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Regali, compensi e altre utilita'
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita'.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilita', neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivita' o potesta' proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o bbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialita' dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 - Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8 - Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti dell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Art. 9 - Trasparenza e tracciabilita'
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilita' dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilita'.
Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 11 - Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12 - Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine l comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti indacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.
4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia diaccesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonche' nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita' di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.
3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 - Responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive chepossono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.
Tipologia | Nome | Indirizzo | Località | Telefono | Fax | Sito web |
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Braceria | La Fontana 1914 | L.go Martellotta | Alberobello | 080 4322789 | ||
Braceria | Miccolis | Via Cavour | Alberobello | 080 4321523 | ||
Focacceria | Da Ceppone | Via M. San Marco,2 | Alberobello | == | ||
Focacceria | I profumi del Ponte | Via Barsento | Alberobello | 080 4321007 | ||
Focacceria | La Lira | Via M. Sabotino,5 | Alberobello | 0804322668 | ||
Pizzeria | Del Corso | Corso Vitt. Emanuele, 17 | Alberobello | 080 4323192 | ||
Creperia Pizzeria |
2001 | Piazza del Popolo | Alberobello | 080 4322918 | ||
Focacceria Pizzeria |
Pozzo Contino | via Brigata Regina | Alberobello | 0804323740 | ||
Ristorante | Azienda Agr. dei Trulli | C. da Curcio, 1 | Alberobello | 0804324072 | 0804324072 | |
Ristorante | Casa Nova | Via M. S. Marco, 13 | Alberobello | 080 4323292 | ||
Ristorante | Cuor di Puglia | Via Indipendenza, 65 | Alberobello | |||
Ristorante | Da Donato | Via A. Turi Coreggia | Alberobello | 080 4324539 | ||
Ristorante | Da Peppone | C.da Popoleto | Alberobello | |||
Ristorante | Gli sfizietti di zia Tonia | Via G. Pastore | Alberobello | 080 4325334 | ||
Ristorante | Il Guercio di Puglia | Largo Martellotta, 19 | Alberobello | 080 4321816 | ||
Ristorante | Il Pinnacolo | Via Monte Nero | Alberobello | 080 4325799 | ||
Ristorante | Il Poeta Contadino | Via Indipendenza, 21 | Alberobello | 080 4321917 | ||
Ristorante | Il Torchio | Via Monte San Michele, 57 | Alberobello | 080 4322842 | ||
Ristorante | Il Trullo antico | Via Monte Pasubio | Alberobello | 080 4325308 | ||
Ristorante | Trullo d'oro | via Cavallotti,29 | Alberobello | 0804321820 | 0804321820 | |
Ristorante | L´Aratro | Via M. San Michele | Alberobello | 080 4322789 | ||
Ristorante | La Cantina | C.so Vitt. Emanuele, 6 | Alberobello | 080 4323473 | 080 4323473 | www.ilristorantelacantina.it |
Ristorante | La Chiusa di Chietri | S.S. 172 per Putignano | Alberobello | 080 4325481 | ||
Ristorante | La Foggia | Via don F. Gigante | Alberobello | 080 4325927 | ||
Ristorante | La Locanda del gallo | Via m. San Michele | Alberobello | 080 4321437 | 080 4321437 | |
Ristorante | La Locanda di don Antonio | Via Giovè,8 | Alberobello | 080 4326084 | ||
Ristorante | La Nicchia | Via Ple Putignano | Alberobello | 080 4322278 | ||
Ristorante | Largo Trevisani | L.go Trevisani,13 | Alberobello | 080 4325666 | ||
Ristorante | L'Olmo Bello | Via Indipendenza | Alberobello | 080 4323607 | ||
Ristorante | Miseria e Nobiltà | Piazza del popolo | Alberobello | 080 4324082 | www.miseriaenobiltaweb.it This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
Ristorante | Hotel Sovrano | Via A. De Gasperi,2 | Alberobello | 080 4321711 | 080 4321427 | www.hotelsovrano.it |
Ristorante - pizzeria |
Lo Stivale | Via Sp. Santo (Coreggia) | Alberobello | 080 4325931 | 080 4325931 | |
Ristorante - pizzeria | Il Forno di Cristo | Via M. Sabotino | Alberobello | 080 4324040 | ||
Ristorante Pizzeria | Fidelio | C.da Popoleto ,12 | Alberobello | 080 4321758 | ||
Ristorante pizzeria | Gli Ulivi | C.da Popoleto, 5 | Alberobello | 080 4323796 | ||
Ristorante Pizzeria | Il Punto | Via Indipendenza, 57 | Alberobello | 080 4322201 | ||
Ristorante pizzeria | Terminal | Via Indipendenza, 4 | Alberobello | 0804325103 | 080 4327581 | |
Ristorante- pizzeria |
3 M | via Indipendenza | Alberobello | 0804325432 | 080 4325432 | |
Trattoria | Amatulli | Via Garibaldi | Alberobello | 080 4322979 | ||
Trattoria | La Perla dei Trulli | Via Monte S.Gabriele, 53 | Alberobello | 080 4321059 |
INDICE
TITOLO I
Principi fondamentali
art. 1 - Autonomia
art. 2 - Territorio
art. 3 - Sede, Stemma, Gonfalone
art. 4 - Principi di azione
art. 5 - Finalità
art. 6 - Partecipazione e informazione
art. 7 - Albo pretorio
TITOLO II
Organi elettivi
art. 8 - Organi
art. 9 - Consiglio comunale
art. 9 bis - Il Presidente del Consiglio
art. 10 - Consiglieri
art. 11 - Diritti e doveri dei Consglieri
art. 12 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri
art. 13 - Gruppi consiliari
art. 14 Commissioni consiliari
art. 14 bis Commissioni di indagine
art. 15 Convocazione e pubblicità delle sedute
art. 16 - Ordine del giorno
art. 17 - Validità delle deliberazioni
art. 18 - Regolamento
art. 19 - Giunta Comunale
art. 20 - Composizione
art. 21 - Organizzazione
art. 22 - Sedute e deliberazioni
art. 23 - Verbalizzazione delle sedute e cura degli atti
art. 24 - Votazioni
art. 25 - Sindaco
art. 26 - Attribuzioni
art. 27 - Incarichi ai Consiglieri
art. 28 - Deleghe di funzioni nella Frazione Coreggia
TITOLO III
Organi burocratici
art. 29 - Principi e criteri direttivi
art. 30 - Personale dipendente
art. 31 - Segretario e funzionari art.
32 - Collaborazioni esterne art.
33 - Vice segretario
art. 34 - Regolamento
TITOLO IV
Partecipazione popolare
art. 35 - Partecipazione e poteri
art. 35 bis - Consiglio comunale dei ragazzi
art. 36 - Valorizzazione delle forme associative
art. 37 - Partecipazione degli interessati ai singoli atti
art. 38 - Consultazione della popolazione
art. 39 - Consulte di settore
art. 40 - Referendum
art. 41 - Istanze, petizioni e proposte
art. 42 - Pubblicità degli atti. Rilascio copie art.
43 - Difensore civico
art.43bis - Pubblicità delle spese elettorali
TITOLO V
Servizi pubblici locali
art. 44 - Criteri di gestione art.
45 - Istituzione
art. 46 - Aziende speciali. Società per azioni
TITOLO VI
Forme associative
art. 47 - Principi e strumenti
TITOLO VII
Finanza e contabilità
art. 48 - Autonomia finanziaria
art.49 - Bilancio e Conto consuntivo
art. 50 - Contabilità e amministrazione del patrimonio
art. 51 - Collegio dei revisori dei conti
art. 52 - Controllo di gestione
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
art. 53 - Modifiche allo Statuto
art. 54 - Adozione dei regolamenti
art. 55 Relazione sullo Statuto
TITOLO I
Principi fondamentali
art.1 Autonomia
1. La comunità di Alberobello, riconosciuta in forma civica con atto del 27 Maggio 1797 del Re di Napoli Ferdinando IV, è ente autonomo secondo le norme della Costituzione e dell'Ordinamento delle autonomie locali.
2. E' rappresentata dal Comune secondo le norme del presente Stauto.
art.2 Territorio
Il territorio comunale si estende per 4.031 ettari e comprende la Frazione Coreggia, aggregata con Decreto 13 Gennaio 1895 del Re d'Italia Umberto I.
Confina con i comuni di Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA) e Noci.Con decisione del 7 dicembre 1996 i Trulli di Alberobello sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
art.3 Sede, Stemma, Gonfalone
Il Comune ha sede in Alberobello alla Piazza del Popolo.
Lo stemma è stato riconosciuto con Decreto del capo del Governo 26 Marzo 1935 e modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1952.
Raffigura su fondo azzurro un albero, sorvolato da due colombe, sotto il quale un guerriero medievale lotta con un leone rampante.
Il gonfalone è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953.L'uso e la riproduzione di tali simboli sono disciplinati da apposito regolamento.
art.4 Principi d'azione
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per favorire le pari opportunità e lo sviluppo integrale della persona, come individuo e componente delle formazioni sociali, nonchè per l'affermazione dei diritti dei cittadini.
Nel rispetto del principio di sussidarietà, esercita le funzioni proprie e delegate, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, in accordo con quella dello
Stato, della Regione, delle Province e degli altri Comuni, adottando ogni iniziativa al fine di rendere concreto il concorso nella determinazione degli obbiettivi da perseguire.
In particolare, favorisce il coordinamento e la colaborazione con i Comuni limitrofi e con le formazioni sindacali, economiche, sociali e professionali nella specificazione e attuazione di piani di intervento.Il Comune aderisce ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e ispira la sua azione per difendere e applicare tali ideali. Il Comune si impegna inoltre a rendere la città sempre più adatta alla vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, ampliando
"La Città possibile", riconoscendone la loro funzione attiva come cittadini, aiutandoli ad organizzarsi e coinvolgendoli nella gestione della cosa pubblica.
art.5 Finalità
Il Comune concorre a realizzare un integrale sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute e della qualità della vita, capace di affrontare ogni fprma di disagio collettivo personale, riconoscendo valide ed essenziale l'opera prestata dalle associazioni di volontariato.
Riconosce e promuove i valori della famiglia e del vicinato, quali tradizionali momenti di aggregazione sociale, che trovano concreta testimonianza nella realtà urbana del centro storico e nelle contrade rurali.Nel quadro di specifici programmi di interventi, adotta le misure necessarie a conservare e difendere le risorse ambientali nelle componenti del territorio, paesaggio, flora, fauna stanziale e migratoria, salubrità dell'aria, del suolo e dell'acqua.
Attua un organico assetto del territorio, adottando specifici programmi per gli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture, comprese le opere pubbliche. Si impegna a promuovere la modifica della circoscrizione comunale col superamento della situazione relativa alla esiguità della distanza dal centro abitato del territorio di altre Province nonchè all'esistenza di isole territoriali appartenenti ad altri Comuni.
Tutela di patrimonio storico e culturale, con particolare attenzione alle tipiche costruzioni a Trullo e ai manufatti in pietra a secco, nonchè nelle espressioni linguistiche, figurative e delle tradizionali attività produttive dell'agricoltura e dell'artigianato. Nella consapevolezza di disporre di valori che si collocano ai più alti livelli interdisciplinari e che si rivelano utile strumento per uno specifico contributo alla integrazione europea, il
Comune intende sviluppare rapporti di intese cona studiosi, centri di ricerca e istituzioni culturali ed accademiche, nonchè con enti ed organismi cointeressati allo studio della civiltà della pietra a secco. Si impegna, altresì, a promuovere e sostenere ogni iniziativa per reperire i finanziamenti necessari alla manutenzione dei Trulli.
Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato con iniziative idonee a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo degli operatori, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato produttivo e distributivo, al fine di garantirne la migliore funzionalità e un'adeguata dislocazione.In conformità con le origini della comunità cittadina, legate all'antica Selva, che caratterizzava il territorio e constituiva elemento determinante nei rapporti tra quanti vi trovavano ospitalità e rifugio, il Comune adotta ogni iniziativa, nell'ambito della Carta europea dell'autonomia locale, per favorire la pacifica convivenza e l'integrazione delle popolazioni. Anche per tali finalità ritiene rilevanti lo sviluppo e la promozione del turismo nonchè della formazione educativa della gioventù, favorendo l'attività delle istituzioni scolastiche e le pratiche sportive e del tempo libero.
art.6 Partecipazione e Informazione
Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni, che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche e amministrative, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.
Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione, individuando adeguati strumenti di comunicazione.Assicura l'accesso a chiunque presso gli uffici e strutture comunali, compatibilmente con l'espletamento dei compiti di servizio.Tutela l'esatezza, la completezza e la tempestività dell'informazione secondo quanto disposto dai regolamenti.E' istituita l'anagrafe patrimoniale di Amministratori e funzionari Responsabili dei Servizi.
art.7 Albo Pretorio
Nel palazzo comunale è riservato apposito spazio da adibire ad albo pretorio per la Pubblicazione di atti e avvisi.
La pubblicazione deve garantire facilità di accesso e di lettura.Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi dei Messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
TITOLO II
Organi elettivi
art.8 Organi
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.
art.9 Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
Ha competenza sugli atti fondamentali demandati dalle leggi statali e regionali.
Partecipa alla definizione e all'adeguamento del programma amministrativo, proposti dal Sindaco e depositati in Segreteria, a disposizione dei Consiglieri, almeno dieci giorni prima della seduta per la trattazione degli stessi. Ogni anno verifica l'andamento del programma sulla base di una relazione del Sindaco e degli Assessori.
L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente, secondo quanto previsto dal Regolamento.
art.9 bis Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale.
Convoca, fissandone la data, e presiede le sedute e ne dirige i lavori.Dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco e da qualsiasi Consigliere.Esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge secondo le modalità previste dal Regolamento.
art.10 Consiglieri
Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato; alla stessa risponde delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. 1 bis. I consiglieri di minoranza devono essere tutelati da ogni forma di discriminazione nell'esercizio delle facoltà e funzioni. Ogni argomento, proposto per la trattazione del Consiglio ovvero delle Commissioni consiliari, deve essere presentato con chiarazza e completezza dei dati disponibili, al fine di prevenire alla adozione di atti e provvediemnti sostanzialmente collegiali con l'effettiva partecipazione dei Consiglieri presenti.
La posizione giuridica e l'attività di ciascun Consigliere sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi abbia riportato la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
art.11 Diritti e doveri dei Consiglieri
Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato rispondono entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, osservando un dovere di correttezza al fine di evitare pregiudizi al Comune.Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.
art.12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio nei casi si assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive del Consiglio. La delibera di decadenza è valida se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e deve contenere puntuali deduzioni alle cause giustificative addotte.
2. Le dimissioni del Consigliere sono regolate dalla legge e dal Regolamento.
art.13 Gruppi Consiliari
I Consiglieri, con dichiarazione in Consiglio comunale, si costituiscono in Gruppi, formati da più componenti, che designano il Capogruppo.
Il Regolamento definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme di funzionamento e i rapporti con gli organi e uffici comunali.
art.14 Commissioni Consiliari
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e ne disciplina con regolamento la composizione, i poteri e la modalità di funzionamento.
Alle Commissioni non possono essere attribuite poteri deliberativi.Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti di programmazione nonchè la formulazione di proposte e pareri sui provvediemnti di competenza consiliari.Il Consiglio potrà istituire, altresì, Commissioni speciali per l'esame di questioni particolari o per un tempo determinato ovvero aventi funzioni di controllo o di garanzia, previa adozione di Regolamento che disciplini composizione e funzionamento delle stesse.E' facoltà del Sindaco e degli Assessori di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.Le commissioni possono avvalersi di contributi di singoli cittadini e di rappresentanze sociali, enti e associazioni.Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
art.14 bis Commissioni di indagine
Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti strumentali ed ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
art.15 Convocazione e pubblicità delle sedute
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio e si riunisce di norma mensilmente presso la sede comunale in seduta pubblica. Il regolamento disciplinerà i casi e le modalità di convocazione in altre sedi ovvero in seduta segreta nonchè il funzionamento, l'organizzazione e le modalitàdi presentazione e discussione delle proposte.
E' convocato in seduta straordinaria:
In casi d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Il tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
art.16 Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo le norme del Regolamento e del presente Statuto e va comunicato anche ai Revisori dei conti.
art.17 Validità delle deliberazioni
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta altra maggioranza qualificata.
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
art.18 Regolamento
Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio, comprese le modalità di votazione, sono contenute in apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La stessa maggioranza è richiesta per eventuali modifiche ed integrazioni.
art.19 Giunta Comunale
La giunta è l'organo esecutivo del Comune. Realizza il programma di governo e i piani di intervento approvati dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Vigila sul regolare ed efficace andamento degli uffici e servizi comunali e propone gli opportuni provvediemnti.
Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione annuale.
art.20 Composizione
La giunta si compone del Sindaco e di un massimo di 6 Assessori.
Gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la posizione giuridica del Sindaco e degli Assessori sono stabilite dalla legge. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella Giunta deve essere promossa la rapprsentanza di ciascuno dei due sessi tra gli assessori.
art.21 Organizzazione
L'attività della Giunta è collegiale.
Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione, raggruppati per settori omogenei. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita le funzioni l'Assessore più anziano.
art.22 Sedute e deliberazioni
La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno.
Le sedute non sono pubbliche ed avvengono presso la sede del Comune, salvo diversa decisione della stessa Giunta.Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e a maggioranza dei voti.
art.23 Verbalizzazione delle sedute e cura degli atti
1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, nonchè la verbalizzazione delle sedute e la cura degli atti del Consiglio e della Giunta sono demandate al Segretario Comunale.
art.24 Votazioni
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta.
art.25 Sindaco
1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di Ufficiale di Governo secondo legge.
art.26 Attribuzioni
Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
art.27 Incarichi ai Consiglieri
1. Ai Consiglieri comunali il Consiglio può affidare specifici incarichi particolari per esigenze eccezionali. L'incarico dovrà essere limitato nel tempo e per una durata massima di sei mesi, salvo eccezionale proroga per ulteriore periodo massimo di sei mesi ove se ne ritenga la necessità per il completamento dell'incarico.
art.28 Delega di funzioni della Frazione Coreggia
Stante la rilevanza sociale ed economica della Frazione Coreggia, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può delegare le sue funzioni nelle materie di cui all'art.38 della Legge 8.690 n.142 ad un Consigliere, di norma ivi residente.
Il Delegato presenterà annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della Frazione, che sarà oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale.
TITOLO III
Organi Burocratici
Art.29 Principi e criteri direttivi
L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della legalità, della partecipazione e dell'imparzialità, nonchè alla semplificazione delle procedure.Gli uffici sono organizzati inmodo da assicurare la funzionalità e la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti.L'amministrazione per atti è residuale e limitata a quei servizi che non possono essere organizzati inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico.
art.30 Personale dipendente
In base ai principi contenuti nella legge e nei livelli di contrattazione il personale dipendente sarà preposto agli uffii e servizi nel rispetto dei criteri di autonomia e funzionalità individuati all'atto dell'insediamento.
Ciascun ufficio e servizio sarà dotato di un titolare e di eventuali collaboratori in base al criterio dell'economicità di gestione e secondo la professionalità acquisita, con assunzione di responsabilità diretta per ogni atto di propria competenza, compreso il parere tecnico sulle proposte di delibere.
art.31 Segretario e funzionari
L'organizzazione amministrativa del Comune si articola nella Segreteria generale, retta dal Segretario, ed in settore funzionali.
Il Segretario assiste gli organi di governo del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, coordina l'attività propositiva dei settori e assicura l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'ente.I settori funzionali curano l'esecuzione dei programmi adottati dagli organi di governo dell'ente, li assistono nella predisposizione dei programmi e nell'espletamento delle funzioni di competenza.
art.32 Collaborazioni esterne
1. Il Comune favorisce un continuo rapporto con ordini, collegi e associazioni di categoria e liberi professionisti anche al fine dello scambio di esperienze e dell'acquisizione di metodi e conoscenze in specifici settori.
art.33 Vice segretario
1. Il Vice Segretario è preposto agli affari generali del comune, svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostiene di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
art.34 Regolamento
1. L'organizzazione del personale e degli uffici è disciplinata da regolamento, che prevederà le disposizioni sui procedimenti amministrativi al fine di conseguire economicità ed efficienza dell'azione, nonchè sulle sanzioni.
2. Lo stesso regolamento individuerà le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione con i termini di valutaione dei progetti e la loro corrispondenza con i programmi del'Amministrazione.
TITOLO IV
Partecipazione popolare
art.35 Partecipazione e poteri
1. Il Comune riconosce ai cittadini, singoli ed associati, senza alcuna discriminazione per le minoranze etniche, linguistiche, di nazionalità, sesso e religione, il potere di intervento e di partecipazione nei procedimenti amministrativi, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa ed una maggiore tutela contro eventuali abusi.
art.35 bis Consiglio comunale dei ragazzi
Al fine di favorire e promuovere la partecipaione delle giovani generazioni alle attività amministrative comunali è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi, quale organismo di partecipazione popolare.
Il regolamento disciplina le modalità di elezione, di funzionamento e di collegamento con gli organi istituzionali del Comune.
art.36 Valorizzazione delle forme associative
Il Comune è impegnato a considerare gli apporti delle forme associative rappresentative e portatrici di interesse collettivi attraverso l'acquisizione di pareri, proposte e suggerimenti ovvero la diretta partecipazione in organismi comunali. Si impegna, altresì, a dare specifica motivazione delle ragioni del mancato accoglimento delle proposte.
Ai fini del presente articolo è istituito l'Albo delle Associazioni, costituite con atto scritto con l'espressa indicazione delle finalità, coincidenti con settori di competenza comunale, nonchè della trasparenza democratica nella gestione della vita interna.Dette Associazini, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale ed in base all'attività svolta, potranno fruire di incentivazioni economiche secondo il regolamento.
art.37 Partecipazione degli interessati ai singoli atti
Gli interessati all'adozione di atti che incidono su diritti soggettivi, interessi leggittimi e, comunque, suscettibili di recare pregiudizio, hanno diritto di partecipare al relativo procedimento già dalla fase del suo avvio.
Analoga facoltà spetta ad associazioni, comitati ed enti esponenziali operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.Il Comune ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel Capo III della Legge 7 agosto 1990 n.241 nonchè di fare menzione, nell'atto adottato, delle consultazioni avvenute, con puntuale motivazione delle ragioni del rigetto delle osservazioni.
art.38 Consultazione della popolazione
1. Ai fini della migliore tutela di interessi collettivi nonchè di contribuire alla riforma della politica con l'incetivare il ruolo dei cittadini, il Comune ritiene determinante il più ampio rapporto con gli stessi tramite la consultazione diretta a mezzo di organismi, referendum ed altre procedure.
art.39 Consulte di settore
Il Comune, con apposito regolamento, istituisce le Consulte di settore al fine di acquisire le più ampie valutazioni sui problemi specifici comunali da parte di quei cittadini che hanno conoscenza, interesse o competenza in particolari settori culturali o di attività.
Le Consulte predispongono, anche di propria iniziativa, pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte nei rispettivi settori di competenza.I pareri richiesti dagli organi comunali devono essere rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza il regolamento potrà stabilire termini più brevi.La richiesta di parere da parte degli organi comunali ha carattere obbligatorio nei casi individuati dal regolamento.Tutte le determinazioni adottate a seguito dei detti pareri devono essere comunicate alla Consulta interessata.
art.40 Referendum
Il Comune intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città e al suo sviluppo sociale, economico e culturale.
Non possono essere soggette a referendum, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città e al suo sviluppo sociale, economico e culturale.
Il giudizio sull'ammissibilità della richiesta referendaria è rimessa al Consiglio comunale.
art.41 Istanze, petizioni e proposte
Tutti i cittadini, singoli e associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune per esporre necessità collettive e per chiedere l'adozione di provvediemnti su materie di competenza comunale.
Istanze, petizioni e proposte dovranno essere presentate al protocollo del Comune da persona identificata ed immediatamente trasmesse alla Segreteria ai fini dell'esame e della pronuncia da parte dell'organo interessato.Entro trenta giorni dalla data di ricezione dovrà essere comunicato per iscritto al presentatore l'esito dell'istanza.
art.42 Pubblicità degli atti. Rilascio di copie
Tutti gli atti del Comune sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
L'accesso agli atti comunali ed il rilascio di copie sono riconosciuti nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.
art.43 Difensore civico
E' istituito presso il palazzo comunale l'Ufficio del difensore civico, con lo scopo di rimuovere gli elementi ostativi al regolare svolgimento delle pratiche nell'interesse dei cittadini richiedenti e nell'ambito del miglioramento dell'azione amministrativa.
Il difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio. La votazione avviene a scrutinio segreto.
La decadenza e la revoca del mandato per gravi motivi, connesse all'esercizio delle funzioni, sono disposte dal Consiglio alle stesse condizioni di cui alla nomina.
Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale e avere esperienza in campo giuridico e/o amministrativo. E' ineleggibile il cittadino che riveste la carica di Consigliere regionale, provinciale, comunale, di parlamentare e dirigente di partito politico nonchè colui che è stato candidato nell'ultima consultazione amministrativa.Si applicano altresì al Difensore civico le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Consigliere comunale dalla Legge n.154/1981.Spetta al Difensore civico un'identità pari a quella di Assessore del Comune.Con apposito regolamento sarà disciplinata l'attività e l'organizzazione dell'ufficio, garantendo il diritto di accesso a tutti gli atti, uffici e strutture comunali nonchè il potere di esaminare le pratiche congiuntamente al responsabile del servizio.Periodicamente, il Difensore civico dovrà presentare una relazione scritta al Consiglio sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi e proposte per la loro eliminazione. Nel caso di particolari pratiche potrà relazionare al Consiglio in qualsiasi momento.
art.43 bis Pubblicità delle spese elettorali
Il Comune istituisce una commissione per il controllo sul corretto svolgimento delle consultazioni elettorali comunali.
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
La commissione viene eletta dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con voto limitato a 1 entro l'ultima seduta prima dello scioglimento. Essa ha la durata di cinque anni ed è composta da tre cittadini che non versino in nessuna delle situazioni di impedimento all'assunzione dell'ufficio di difensore civico come previsto dall'art.43
TITOLO V
Servizi pubblici locali
art.44 Criteri di gestione
1. Al fine di perseguire qualità ed efficienza di servizi e prestazioni, compresa l'esecuzione e la gestione di opere, e nella considerazione che detta attività costituisce iniziativa economica e distribuzione di risorse, il Comune adotta i criteri della professionalità e dell'equità, favorendo il ricorso a prestazioni professionali, imprenditoriali, artigiane e di servizio nel rispetto della disciplina dei rispettivi ordinamenti di categoria.
art.45 Istituzione
Nell'ambito dei servizi pubblici privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune si avvale di
Istituzioni, enti strumentali dotati di autonomia gestionale.
Organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale ed è composto da un rappresenante, desiganto da ogni Gruppo consiliare, oltre a rappresentanti delle associazioni locali, degli utenti, in numero non maggiore di cinque. Compiti del Consiglio di aministrazione sono:
Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono convocate previa comunicazione dell'ordine del giorno e hanno facoltà di parteciparvi il Sindaco e gli altri componenti della Giunta comunale.
Il presidente è eletto dallo stesso Consiglio di amministrazione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. a poteri di rappresentanza, di coordinamento e promozione dell'attività.Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale nei modi e termini di legge, è nominato dal Consiglio comunale tra esperti di direzione tecnica o amministrativa. Ha potere gerarchico sul personale disponibile. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, adottando quelli urgenti e indifferibili nei limiti di spesa prefissati dallo stesso Consiglio di amministrazione. Periodicamente relazione al Consiglio comunale sull'andamento della gestione.Tutti i predetti incarichi, amministrativi e di gestione, possono essere rinnovati. Sono revocati con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulta inadeguato ovvero per gravi ed accertare inadempienze.
art.46 Aziende speciali. Società per azioni
Il Comune assume la gestione dei servizi con rilevanza imprenditoriale con la costituzione di aziende speciali ovvero partecipano a società per azioni ai sensi di legge.Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 4.10.86 n.902.Le funzioni di revisore dei conti saranno svolte da apposito organo con gli stessi compiti del collegio previsto per il Comune.
TITOLO VI
Forme associative
art.47 Principi e strumenti
Il Comune, nella prospettiva di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e di migliorare la qualità dei servizi a costi contenuti, valorizza il momento di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale.
Favorisce la realizzazione di unioni, convenzioni, consorzi e accordi di programma per la definizione e attuazione di interventi che per loro natura si prestano ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.Cittadini, amministratori e responsabili di uffici e servizi potranno proporre agli organi del Comune ogni opportuna iniziativa attraverso i modi previsti dalla legge.
TITOLO VII
Finanza e Contabilità
art.48 Autonomia finanziaria
Il Comune ha autonomia finanziaria nonchè demanio e patrimonio propri, nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Individua forme particolari di finanziamento al fine di assicurare servizi pubblici ritenuti necessari per lo svilupo della comunità, valorizzando l'uso del patrimonio e la collaborazione, in varie forme da specificare, valorizzando l'uso del patrimonio e la collaborazione, in varie forme da specificare, anche di enti e organismi privati.Esercita potestà impositiva autonoma nei termini riconosciusti dalla legge.
art.49 Bilancio e Conto consuntivo
Il Consiglio comunale approva il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente ed il Bilancio di previsione per quello successivo nei termini e con le modalità di cui alle leggi vigenti.
Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta comunale in termine utile per un adeguato approfondimento da parte dei Consiglieri e degli organismi di partecipazione.
art.50 Contabilità e amministrazione del patrimonio
1. Per quanto attiene alla contabilità generale, comprese le procedure di contrattazione, all'amministrazione del demanio e del patrimonio e alle relative responsabilità, si applicano le disposizioni di legge in vigore.
art.51 Collegio dei revisori dei conti
Nell'ambito della legge il Collegio dei revisori è organo di consulenza del Comune sotto il profilo tecnico-contabile nelle funzioni di controllo e di vigilanza sugli organi esecutivi nonchè di indirizzo per l'adozione di piani e programmi che richiedono un impegno finanziario.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta sono trasmessi al Collegio.
art.52 Controllo di gestione
Il Comune riconosce il controllo della gestione economica quale supporto fondamentale ai processi decisionali.
Gli amministratori potranno verificare, per quanto di competenza, l'andamento dell'acquisizione e utilizzazione delle risorse in rapporto agli obbiettivi da raggiungere.
L'apposito regolamento disciplinerà termini e modalità per l'accesso ai documenti della gestione economica nonchè per la individuazione dei sistemi di misura dei risultati dell'azione amministrativa.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
art.53 Modifiche allo Statuto
Le iniziative di modifica dello Statuto, respinte dal Consiglio, non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
art.54 Adozione dei regolamenti
Tranne che per il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti, il Consiglio Comunale approverà i regolamenti previsti dalo Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino all'adozione degli stessi, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge vigente e lo Statuto.
art.55 Relazione sullo Statuto
1. Dopo l'approvazione definitiva e al termine di ciascun anno il Sindaco, in seduta consiliare appositamente convocata, relaziona sullo stato di applicazione e attuazione dello Statuto.
I Regolamenti comunali sono atti emanati per definire le attività di competenza del Comune sancite da leggi dello Stato, o per organizzare il funzionamento degli organi o degli uffici dell'ente.
Regolamenti emanati dal Comune: