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COMUNICATO | AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN CONSULENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA PER LA SCELTA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI COMUNALI PER EVENTUALE COSTITUZIONE SOCIETÀ' IN HOUSE. - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
SETTORE | Area Finanziaria-Ragioneria-Economato |
LINK DOCUMENTI | |
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORO |
N.2390 |
DAL | 15/11/2023 |
AL | 01/12/2023 |
Il 18 novembre Alberobello ospiterà l’open day sul tema Healthy Ageing, sulla prevenzione del decadimento cognitivo e sulle strategie di intervento non farmacologiche.
Dedicato all’invecchiamento in salute, il proetto è promosso da ASL Bari, in collaborazione con Gruppo Villa Argento, l’Università degli Studi di Bari e Alzheimer Italia Alberobello Odv e il Comune di Alberobello, Città dementia friendly.
L’open day, rivolto ai cittadini over 65 che potranno beneficiare di uno screening multidimensionale gratuito, si terrà il 18 novembre presso Casa Alberobello, ala destra, dalle 9 alle 14.00.
Per informazioni contattare:
+393290085924
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Alberobello, 16 novembre 2023
Ufficio Elettorale
Piazza del Popolo, 31
Responsabile: dott. Giovanni MORELLI
Tel.0804036253 - 3296547939
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Essere ON LINE per conquistare nuovi Traguardi
Il progetto Itria2Net, finanziato tramite la misura 6.2 del POR Puglia 2000-2006, si inserisce all''interno del disegno complessivo del piano Regionale per la Società dell''Informazione e dei processi per la diffusione dell''ICT. Si prefigge di creare, nell''area geografica di obiettivo, le migliori condizioni tecnico-logistiche per facilitare l''accesso al web e ai servizi on line di utilità pubblica. In particolare intende agevolare quei soggetti che hanno difficoltà oggettive nel processo di familiarizzazione con le Tecnologie dell''informazione e della Comunicazione (ICT).
Obiettivi del progetto
Potenziare la crescita socio-culturale del territorio delimitato dai comuni dell''aggregazione attraverso:
Le attività del progetto
1. Accesso pubblico ad Internet
44 Web Point, istituiti in luoghi pubblici di accesso, rappresentati da strutture istituzionali, società culturali o del Terzo Settore, consentono all''intera Comunità dei cittadini di accedere ad Internet e di fruire delle molteplici opportunità di servizio, lavoro, studio, aggiornament disponibili on line. Il presidio di tali postazioni è garantito dalla presenza di personale di affiancamento, che garantisce un supporto sia per coloro che incontrano difficoltà oggettive nell''utilizzo di Internet sia per soggetti in condizione di svantaggio sociale.
2. Diffusione dei modelli Intranet
La costituzione di una Intranet favorisce un potenziamento tecnologico nelle Amministrazioni Comunali e consente in un''ottica di interoperabilità e di interscambio dei dai, che incrementa la condivisione dei servizi e delle applicazioni.
3. Implementazione di un Portale multiservizi
E'' stato implementato un portale multiservizi che, in linea con l''obiettivo principe del Progetto formi una cultura "web-oriented", facilitando la ricerca di contenuti spesso di difficile accessibilità per l''utenza.
Il portale consente di:
Gli enti proponenti
I Comuni dell''Aggregazione hanno Favorito l''accesso pubblico ad Internet mediante l''installazione di "Web Point", opportunamente presidiati, che garantiscono l''utilizzo della Rete anche da parte delle fasce sociali con difficoltà oggettive nell''approccio alle ICT, ed hanno reso il Web contenitore per eccellenza di informazioni e servizi messi a disposizione della cittadinanza, del sistema istituzionale, imprenditoriale ed associazionistico del Terzo Settore.
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Martina Franca Capofila |
Alberobello | Castellana Grotte | Locorotondo | Noci |
SONO DI SEGUITO PUBBLICATI GLI ARTT. 4/13 DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 22.02.2010
ESTRATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (Area II)
Quadriennio NORMATIVO 2006 - 2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 4 Principi generali
In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).
Art. 5 Obblighi del dirigente
Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art.107 del D.Lgs.n.267 del 2000.
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 6 Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 5, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
Art. 7 Codice disciplinare
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di EUR 200,00 ad un massimo di EUR 500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55- sexies, comma 3, e dall'art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art.55-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
con preavviso per:
senza preavviso per:
condanna, anche non passata in giudicato, per:
recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 5, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le previsioni dell'art.55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.n.165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 8 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
L'Ente, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.
Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 9 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 7, comma 9, n.2.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Ente disponga, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10.
Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E'fatta salva l'applicazione dell'art. 7, comma 9, n.2, qualora l'Ente non disponga, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10.
Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 7, comma 9, n.2, qualora l'Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 10
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall'art. 10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Ove l'Ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 9, n.2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 7, comma 9, n. 2, l'Ente ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'Ente stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 10, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art.7, comma 9, n.2.
Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.
Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 10 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.
Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art.55-ter, comma 4.
Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.
Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.
Art. 11 Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
1. L'Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello
posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.
Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 12 Indennità sostitutiva della reintegrazione
L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 11, il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.
Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità
la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL del 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.
La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art.13 del CCNL del 12.2.2002.
Art. 13 La determinazione concordata della sanzione
L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001.
La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 2 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.
In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.
In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
DATA | OGGETTO | Link |
SETTEMBRE 2012 |
ARAN - RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI |
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31 LUGLIO 2009 |
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 |
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11 APRILE 2008 | QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 e BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 | |
21 GIUGNO 2007 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL 14.9.2000 | |
14 MAGGIO 2007 | ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE | |
9 MAGGIO 2006 |
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 |
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22 GENNAIO 2004 |
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 |
|
18 DICEMBRE 2003 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL´ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE ALL´ART. 29 DEL CCNL DEL 14/9/2000 | |
18 DICEMBRE 2003 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL´ARTICOLO 9 DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8 E 16 DELLO STESSO CCNL NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 17, COMMA 2, LETT. C) DEL CCNL DELL´1/4/1999 |
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18 DICEMBRE 2003 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL´ARTICOLO 26 E SEGUENTI DEL CCNL DEL 5/10/2001 |
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19 SETTEMBRE 2002 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI | |
5 OTTOBRE 2001 | BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 | |
14 SETTEMBRE 2000 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DI QUELLO DELL´1.4.1999 | |
14 APRILE 2000 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL CCNL DELL´1.4.1999 | |
1 APRILE 1999 |
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998-1999 |
|
31 MARZO 1999 | SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | |
7 AGOSTO 1998 |
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE |
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22 OTTOBRE 1998 |
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 |
|
24 SETTEMBRE 2007 |
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D´INTEGRAZIONE DELL´ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL´ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7.8.1998 |
|
13 MARZO 2013 |
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 |
Monumento nazionale dal 1930, questo quartiere, oggi Patrimonio UNESCO, ubicato sul versante sud-est di Alberobello, separato dal Rione Monti dal Largo delle Fogge, agli inizi del diciannovesimo secolo contava quattrocento trulli, che si affacciavano su otto piccole strade, abitati da circa 1300 abitanti. Il suo nome, secondo quanto scrive lo storico locale Notarnicola, deriva dal fatto che, nel suo estremo lembo orientale, (...), eravi, nel sec. XVIII, un'aja piccola in contrapposto ad una grande, che esisteva in piazza delle Erbe (...). L'Aja piccola fu costruita quando, col crescere dei raccolti (e si presume anche della popolazione e delle terre coltivate) l'aia grande si era resa insufficiente per i bisogni agricoli. Conseguentemente, la parte del paese che si estese da quel lato, prese il nome da quell'importante particolare(...). Nel rione Aja piccola vi erano inoltre: la Corte di Giangiacomo (...) e quella di Pozzo Contino (...).
Le Corti erano costituite da uno spiazzo o cortile, circondato da un muro di cinta, che precedeva l'abitazione vera e propria. Su tale atrio si affacciavano le abitazioni patronali e quelle dei dipendenti e vi si accedeva da un grande portone. Esse erano una sorta di masserie urbane.
Attualmente l'Aia Piccola è l'unica zona non toccata da attività commerciali. Qui è possibile scoprire scorci suggestivi che testimoniano l'aspetto che buona parte del paese doveva avere fino a qualche decennio fa.
Lungo Via Duca degli Abruzzi, G.Verdi, C. Colombo, G. Galilei e La Marmora, ogni trullo si diversifica dall'altro per tipologia. Le sporgenze, le piazzette e i numerosi vicoli, molti dei quali non carrabili, creano particolari prospettive.
Nella Città di Romentino vivono molti cittadini di origine alberobellese che negli anni si sono radicati nel tessuto sociale, culturale ed economico di quella città.
A seguito delle richieste giunte al Comune di Alberobello e al Comune di Romentino, entrambi gli Enti hanno dato avvio alla pratica di Gemellaggio, intesa alla comune valorizzazione dei territori e allo scambio culturale.
Per tale decisione il Comune di Alberobello, già dalla fine degli anni "90, iniziò ad avere contatti che hanno prodotto i seguenti atti volti alla realizzazione di un Protocollo d'intesa:
La cerimonia conclusiva e la firma dell'atto di gemellaggio è avvenuta il 27 marzo 2004, data nella quale è stata ricevuta la delegazione romentinese.
L'iscrizione dell'atto è la seguente :
" Per il rafforzamento dell'amicizia e della solidarietà originate dalla presenza di numerose famiglie alberobellesi emigrate ed integrate nella comunità romentinese, al fine di consolidare e collaborare negli obiettivi comuni dello sviluppo integrato e sostenibiledell'affermazione,della tolleranza e disponibilità all'accoglienza, della ricerca della pace e del rispetto per ogni persona."
Romentino 5 luglio 2003
Alberobello 27 marzo 2004
sito web : http://www.comune.romentino.no.it/Comune-Gemellaggi-Alberobello.asp
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità grava su tutti i messaggi pubblicitari diffusi con insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, salvo le tipologie che ricadono nel diritto sulle pubbliche affissioni.
Da chi è dovuta
L'Imposta deve essere versata in via principale da colui che dispone del mezzo mediante il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato anche chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Come si calcola
L'Imposta si calcola in base alla superificie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Denuncia
Prima di iniziare la pubblicità è necessario dichiararlo al Comune (c/o ufficio della Gestione Servizi spa locale). La dichiarazione è annuale ed ha validità per gli anni successivi. Maggiori e più dettagliate informazioni sono presenti nel Regolamento Comunale sull'Imposta sulla Pubblicità e sul Piano degli Impianti Pubblicitari.
Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 30 aprile mediante versamento a mezzo conto corrente postale n. 19911791 intestato a "Comune di Alberobello - Servizio Tesoreria Pubblicità 70011 Alberobello" ovvero mediante POS presso l'ufficio locale della GESAP Piazza XXVII Maggio,30 - tel/fax 0804321759.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Chiunque volesse affiggere manifesti nel territorio del Comune potrà farlo esclusivamente previa prenotazione presso l'ufficio della GESAP Piazza XXVII Maggio,30 - tel/fax 0804321759. e pagamento contestuale dei diritti spettanti sempre con bollettino di c/c postale n. 19911791 intestato a "Comune di Alberobello - Servizio Tesoreria Pubblicità 70011 Alberobello" ovvero mediante POS presso l'ufficio stesso.
E' vietata qualsiasi forma di pubblicità abusiva priva di autorizzazione.
Il regolamento comunale sull'Imposta sulla Publicità e Pubbliche Affissioni, al quale si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni, disciplina le tipologie di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste.
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Da pochi anni il Comune di Alberobello è dotato del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Il Piano ha lo scopo di disciplinare la collocazione di mezzi pubblicitari, quali preinsegne, insegne d'esercizio ed impianti di affissione nel territorio del Comune di Alberobello.
Al fine della distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee distinte: zona A - aree rientranti nella perimetrazione Centro Storico Monumentale - UNESCO;
zona B - aree rientranti nella perimetrazione del vincolo storico ambientale paesaggistico;
zona C - aree rientranti nel perimetro del centro abitato e frazione Coreggia, al di fuori della suddette A e B;
zona D - aree al di fuori del centro abitato.
Per l'individuazione puntuale della tipologia dei vincoli si rimette alla consultazione della cartografia denominata "Tavola planimetrica di Zonizzazione" costituita da n. 1 tavola in scala 1:2000 e dei relativi strumenti urbanistici consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Centro Storico.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda al testo del Piano degli Impianti visionabile nell'apposita sezione.
Dal progetto P.O.P. Puglia 1994-96. Sottoprogramma Turismo misura 6.4 per la fruizione dei Beni Culturali.
Uff. CENTRO STORICO
responsabile: Arch. Domenica L'ABBATE
Progettisti: Arch. Domenica L'ABBATE - Prof.ssa Lia DE VENERE
PREMESSA
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO, dall'acronimo inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fu fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'educazione, scienza, cultura e comunicazione. Terminato il secondo conflitto mondiale, infatti, alcuni Paesi, inizialmente soprattutto europei, decisero di costituire un ente internazionale permanente con l'obiettivo di evitare che tra i popoli rinascessero quei sentimenti di ostilità che avevano portato, attraverso la negazione dei principi democratici dell'uguaglianza, della dignità e del reciproco rispetto degli uomini, allo scoppio della guerra.
La Convenzione costitutiva, quindi, indicava i fini dell'UNESCO nella promozione della pace, del benessere generale dell'umanità, della comprensione internazionale e del rispetto dei diritti dell'uomo.
A partire da questi presupposti, l'azione dell'UNESCO cominciò a concretizzarsi attraverso varie iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli Stati per il perseguimento degli obiettivi di cooperazione e promozione dei valori fondamentali. Una di queste iniziative fu la Campagna di Nubia, in Egitto, conseguente alla decisione di costruire la diga di Aswan, che avrebbe provocato l'inondazione della vallata nella quale sorgevano i templi di Abu Simbel, tesori dell'antica civiltà egizia. Nel 1959, dopo gli appelli dei governi egiziano e sudanese, l'UNESCO impostò un programma internazionale di tutela, che portò al potenziamento delle ricerche archeologiche nelle aree che sarebbero state inondate ma, soprattutto, a una radicale operazione di tutela nei confronti dei templi di Abu Simbel e di Philae, che furono smontati, trasportati su terreno asciutto e rimontati. Questo successo aprì la strada ad altre campagne di tutela, come quella per salvare Venezia (Italia), Moenjodaro (Pakistan), Fez (Marocco), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonesia) e l'Acropoli di Atene (Grecia).
Queste iniziative erano fondate sul principio che l'identità culturale dei popoli si è forgiata nell'ambiente naturale in cui essi vivono. La diffusione di questo principio fu il motore che portò, nel 1972, all'adozione, da parte della Conferenza Generale dell'UNESCO, della Convenzione relativa alla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, nella quale convergono due movimenti distinti: il primo incentrato sulla tutela dei siti culturali, l'altro sulla salvaguardia della natura.
The management plan for the UNESCO world heritage site "Trulli di Alberobello"
Ad Alberobello opera l'A.M.A. ( associazione Musicale Alberobellese), sorta per volontà della Signorina Cosma La Sorte.
La scuola è aperta a tutti, grandi e piccoli perchè sono attivi numerosi laboratori strumentali.
Ha una notevole attività musicale e concertistica.
La città di Alberobello, annovera altre realtà che in spirito di volontariato operano in formazioni musicali e corali.