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COMUNICATO | AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE ED INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RUOLO II TERZO RESPONABILE” DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI UBICATI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.Lgs 50/2016, MODIFICATO DALL’ART.1 COMMA 2 Lett.A) DELLA LEGGE 120/2020 e della legge 108 del 29/7/2021. Art.51 ART.51 COMMA 1 LETT:A) e s.m.i.. CIG: ZD03A4C470; |
SETTORE | Area LL.PP. |
LINK DOCUMENTI | |
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORO |
N.2474 |
DAL | 22/11/2023 |
AL | 29/11/2023 |
COMUNICATO |
Manifestazione di interesse finalizzata al sondaggio di mercato per affidamento del servizio di fornitura e messa in opera di impianti pubblicitari per affissioni pubbliche nel comune di alberobello. |
SETTORE | Area Sviluppo e territorio - Tributi |
LINK DOCUMENTI | |
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORO |
N.713 |
DAL | 27/03/2024 |
AL | 12/04/2024 |
Tutti i soggetti pubblici o privati dell’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, interessati a ospitare i percorsi di inclusione sociale per i beneficiari della Misura denominata RED 2023, possono presentare istanza di manifestazione di interesse, in qualità di soggetto ospitante.
Per soggetto ospitante, si intende qualsiasi soggetto, di natura pubblica o privata, che abbia sede legale, o almeno una sede operativa, nel territorio dell’Ambito e che si rende disponibile ad essere iscritto nell’elenco regionale, attivato ai sensi della Del. G. R. n. 928/2016, al fine di ospitare percorsi di inclusione rivolti ai beneficiari RED 2023.
Per percorsi di inclusione si intendONO, ai sensi dell’art. 2 “Azioni finanziabili” dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 1258 del 1° dicembre 2023:
- tirocini extracurriculari finalizzati all’inclusione sociale di cui all’art. 1 della Legge Regionale 26/2023;
- progetti di sussidiarietà ai sensi di quanto previsto con la Del.G.R.n. 928/2016 e s.m.i.;
- lavoro di comunità concernente progetti di empowerment e cittadinanza attiva finalizzati all’inclusione sociale attivati dagli Ambiti in collaborazione con Enti del Terzo settore ai sensi di quanto previsto dalla Del.G.R.n. 972/2017 e s.m.i..
Per consultare l’avviso pubblico regionale e partecipare alla manifestazione d’interesse clicca qui e consulta le informative in allegato.
Alberobello, 11 aprile 2024
A conclusione del “Concorso di idee” per il logo Coreggia2025, l’Amministrazione comunale sabato 20 aprile, alle ore 18:00, renderà nota la proposta grafica, selezionata dalla Giuria di esperti. L’incontro di presentazione del logo Coreggia2025, scelto per le celebrazioni dei 130 anni dell’annessione della frazione ad Alberobello, si terrà presso la Chiesa di San Vito Martire in Coreggia.
Tutti i cittadini sono invitati a prendere parte all’iniziativa e a condividere gli ulteriori avanzamenti del progetto.
Alberobello, 18 aprile 2024
Ufficio Elettorale
Piazza del Popolo, 31
Responsabile: dott. Giovanni MORELLI
Tel.0804036253 - 3296547939
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Essere ON LINE per conquistare nuovi Traguardi
Il progetto Itria2Net, finanziato tramite la misura 6.2 del POR Puglia 2000-2006, si inserisce all''interno del disegno complessivo del piano Regionale per la Società dell''Informazione e dei processi per la diffusione dell''ICT. Si prefigge di creare, nell''area geografica di obiettivo, le migliori condizioni tecnico-logistiche per facilitare l''accesso al web e ai servizi on line di utilità pubblica. In particolare intende agevolare quei soggetti che hanno difficoltà oggettive nel processo di familiarizzazione con le Tecnologie dell''informazione e della Comunicazione (ICT).
Obiettivi del progetto
Potenziare la crescita socio-culturale del territorio delimitato dai comuni dell''aggregazione attraverso:
Le attività del progetto
1. Accesso pubblico ad Internet
44 Web Point, istituiti in luoghi pubblici di accesso, rappresentati da strutture istituzionali, società culturali o del Terzo Settore, consentono all''intera Comunità dei cittadini di accedere ad Internet e di fruire delle molteplici opportunità di servizio, lavoro, studio, aggiornament disponibili on line. Il presidio di tali postazioni è garantito dalla presenza di personale di affiancamento, che garantisce un supporto sia per coloro che incontrano difficoltà oggettive nell''utilizzo di Internet sia per soggetti in condizione di svantaggio sociale.
2. Diffusione dei modelli Intranet
La costituzione di una Intranet favorisce un potenziamento tecnologico nelle Amministrazioni Comunali e consente in un''ottica di interoperabilità e di interscambio dei dai, che incrementa la condivisione dei servizi e delle applicazioni.
3. Implementazione di un Portale multiservizi
E'' stato implementato un portale multiservizi che, in linea con l''obiettivo principe del Progetto formi una cultura "web-oriented", facilitando la ricerca di contenuti spesso di difficile accessibilità per l''utenza.
Il portale consente di:
Gli enti proponenti
I Comuni dell''Aggregazione hanno Favorito l''accesso pubblico ad Internet mediante l''installazione di "Web Point", opportunamente presidiati, che garantiscono l''utilizzo della Rete anche da parte delle fasce sociali con difficoltà oggettive nell''approccio alle ICT, ed hanno reso il Web contenitore per eccellenza di informazioni e servizi messi a disposizione della cittadinanza, del sistema istituzionale, imprenditoriale ed associazionistico del Terzo Settore.
Martina Franca Capofila |
Alberobello | Castellana Grotte | Locorotondo | Noci |
(Pubblicazione ai sensi dell'art. 55 comma 2, D.Lgs. 165/2001)
Di seguito si riporta l'attuale quadro normativo di riferimento, in particolare:
gli artt.55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies del D.Lgs.165/2001 come modificati dal D.Lgs.150/2009 e gli artt. 3-4-5 del CCNL 11.04.2008 per il personale non dirigente.
D.LGS. 165/2001: ART.55, 55-BIS, 55-TER, 55-QUATER, 55-QUINQUIES, 55-SEXIES.
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave
ESTRATTO DEL C.C.N.L 11.04.2008 PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
Titolo II RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I DISPOSIZIONI DISCIPLINARi
ART.3 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall'art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall'art.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.25 del CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell'art.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall'art.25 del CCNL del 22.1.2004.
ART.4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art.3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art.3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito penale", non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653, comma 1 bis, del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art.25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell'art.26 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art.3 (codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 22.1.2004.
Il pagamento del parcheggio avviene tramite l'utilizzo di parcometri disposti nelle aree interessate.
I riscontri, degli avvenuti pagamenti, dovranno essere esposti in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo e la mancata esposizione equivale a mancato pagamento.
Zona A | Orario | Tariffe |
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ZONA "A" Tutti i giorni compresi i festivi Dalle ore 09.00 alle ore 20.00 |
ZONA "A"
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Zona B |
Orario | Tariffe |
|
ZONA "B" Tutti i giorni compresi i festivi Dalle ore 09.00 alle ore 22.00 con estensione fino alle 24:00 nei mesi di luglio e agosto |
ZONA "A"
€ 0,60 / 1 ora, min. 20 minuti €0,20 |
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I trulli sono stati oggetto di numerosi riconoscimenti.
Già nel 1910 il governo emanò un decreto per eleggere Monumento Nazionale il Rione Monte.
Nel 1930 fu elevato a Monumento nazionale anche il Rione Aia Piccola.
Grazie a tali disposizioni governative i monumenti sono stati tutelati e preservati.
Nel corso del secondo mandato dell' Amministrazione Panarese, dopo un lungo percorso preparatorio di atti e sopralluoghi di emiriti architetti incaricati dall'Unesco per valutare ed approvare la candidatura di Alberobello per l'inserimento nella world Heritage List, giunse il favorevole responso. La Conferenza Intergovernativa, riunita a Merida in Messico, infatti, il 5 dicembre 1996, nell'ambito della 20^ Sessione del Comitato Mondiale UNESCO, dichiarò : "I trulli di Alberobello", riuniti in un agglomerato urbano, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, decretando l'inserimento nella WORLD HERITAGE LIST, con le seguenti motivazioni: "eccezionale tipologia, continuità abitativa, sopravvivenza di una cultura costruttiva di origine preistorica ..."
Grande fu la soddisfazione dell'Amministrazione e dei cittadini.
L'avvenimento viene celebrato tutti gli anni, con iniziative e manifestazioni tese a promuovere sempre più la tutela e la valorizzazione dei monumenti anche e soprattutto fra gli Alberobellesi , perchè Alberobello non è la città dei trulli , Alberobello è i trulli.
ALBEROBELLO IERI
Questo quartiere, oggi Patrimonio UNESCO, che sorge sulla collina a sud del paese, conta oltre mille trulli ed è intersecato da quindici vie.
Tutta la zona è stata edificata sul fianco del colle a ridosso di Largo Martellotta (così denominato per le tre cisterne scavate nell'Ottocento, per la raccolta delle acque piovane).
Le abitazioni, molte delle quali oggi utilizzate a fini commerciali, sono allineate lungo otto vie parallele (Via Monte Nero, Via Monte S. Marco, Via Monte S. Gabriele, Via Monte S. Michele, Via Monte Sabotino, Via Monte Santo, Via Monte Adamello, Via Cadore) che tagliano in senso longitudinale il tessuto urbano. Particolari risultano Via Monte Nero, Via Monte Pasubio, Via Monte S. Michele e Via Monte Sabotino, lungo le quali sorgono le abitazioni più antiche. A queste, in qualche caso, si affiancano camerini ottocenteschi a cotto, con calce, muniti di finestre e balconi che ne aumentano i volumi abitativi.
Risalgono al 1843 i "Regolamenti di polizia urbana e rurale" che proibivano agli alberobellesi di costruire a secco come finora si era praticato. Questa disposizione andava osservata in tutte le strade del paese, tranne nella strada Monti che, essendo abitata da poveri, ne sarebbe stata esente. Questa particolare condizione di povertà e la norma citata hanno garantito la manutenzione e la sostanziale conservazione dell'intero tessuto urbano che, prima dell'abbandono definitivo della tecnica costruttiva tradizionale, contava almeno duemila trulli.
Con Regio decreto del 1910 l'intero rione fu dichiarato Monumento nazionale con la seguente motivazione:
Il rione Monti (...), eccezionale per le sue costruzioni a trullo, non deve più oltre essere deturpato da costruzioni
moderne che mutino la linea caratteristica del paesaggio, poiché ha importante interesse pubblico ed è quindi sottoposto alle disposizioni (...) per la protezione delle antichità e belle arti.
Nel 1923 il Consiglio Comunale deliberò di apporre una lapide sulla facciata di un'abitazione, sita all'inizio di Via Monte S. Gabriele, che ricordasse la visita di Umberto II e in suo onore nominò l'area Zona Monumentale Principe di Piemonte.
Relatrice architetto Domenica L'Abbate
Responsabile Centro Storico Ufficio Tecnico Comune di Alberobello.
(08/11/2007)
L. 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO - Progetto "La gestione e la tutela dei centri storici UNESCO nei piani urbanistici comunali"
Matera - Alberobello > 5 - 6 dicembre 2012
Con decreto 23/12/2011 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha finanziato il progetto "La gestione e la tutela dei centri storici UNESCO nei piani urbanistici comunali", ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e naturale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO".
Il progetto prevede di sviluppare un quadro teorico per la conservazione e la gestione del patrimonio urbano di due importanti siti UNESCO italiani, "I trulli di Alberobello" e "I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera", che legano la propria identità ai beni riconosciuti (rispettivamente i trulli e i sassi e le chiese rupestri), ma in cui è possibile ritrovare i problemi e le difficoltà gestionali legate al loro essere città viventi: si pensi, ad esempio, alla complessità del tema della gestione della mobilità, sia dei residenti sia dei turisti, o di quello della tutela del patrimonio storico, che deve necessariamente declinarsi come tutela attiva.
L'obiettivo generale del progetto si inserisce nel contesto e nel dibattito internazionale sul significato del patrimonio urbano e si allinea alla finalità del World Heritage Cities Programme di sviluppare un quadro teorico per la conservazione e la gestione del patrimonio urbano attraverso l'attuazione di nuovi approcci metodologici, e di intervenire su una serie di pressioni causate prevalentemente dall'urbanizzazione non controllata e frammentata e dall'applicazione di strumenti di pianificazione non sempre adeguati.
Inserito in questo quadro strategico generale di riferimento e in forte coerenza con esso, il progetto si pone degli obiettivi specifici che possono essere così articolati:
Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto prevede una fase molto importante (Fase Organizzazione di workshop) destinata alla realizzazione di workshop, da strutturare localmente con le Amministrazioni, con diversi stakeholders e con i pianificatori che operano sul territorio.
Si propone l'organizzazione di un primo workshop "La gestione e la tutela dei centri storici UNESCO nei piani urbanistici comunali" dal 4 al 7 dicembre 2012, con sessioni specifiche organizzate nel Comune di Alberobello e nel Comune di Matera per affrontare, in un primo momento di confronto, la complessa gestione dei valori UNESCO in relazione ai processi di sviluppo del contesto urbano.
Le date indicate per il workshop inoltre rappresentano per entrambi i siti momenti fondamentali proprio perché, il 7 dicembre 1996 i Trulli di Alberobello e il 9 dicembre 1993 i Sassi di Matera, hanno ottenuto rispettivamente il riconoscimento UNESCO.
™Il workshop "La gestione e la tutela dei centri storici UNESCO nei piani urbanistici comunali" viene organizzato con la collaborazione dei seguenti partners:
Il workshop vede la partecipazione di:
I temi principali che si reputa importante affrontare durante le sessioni del workshop sono:
Il workshop prevede sessioni aperte al pubblico, che rappresentano quindi un momento importante di partecipazione attiva ai processi di sviluppo del territorio, finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati dalle ricadute delle decisioni.
La prima fase della redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO "Trulli di Alberobello" consiste nell´acquisizione e integrazione di tutte le informazioni utili alla conoscenza delle risorse del territorio. Tale attività comprende la ricerca di informazioni riguardanti sia gli aspetti più spiccatamente territoriali (geomorfologia del territorio, elementi caratterizzanti del paesaggio, uso del suolo, flora, fauna, patrimonio culturale) sia gli aspetti che sintetizzano l´interazione tra uomo e territorio, che possiamo definire aspetti culturali (storia del territorio, aspetti socio-economici, infrastrutture, patrimonio culturale). Questa fase conoscitiva ha il duplice scopo di fornire un quadro completo ed esaustivo degli elementi del territorio ai fini di una più corretta identificazione di obiettivi e azioni, e di porre le basi per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale.